NUOVI TERMINI DI PAGAMENTO PER LA ROTTAMAZIONE-TER E SALDO E STRALCIO
Il decreto Sostegni-ter con la rottamazione-ter
La Legge di conversione del decreto Sostegni-ter (Legge n. 25/2022) ha previsto la riammissione ai benefici della “Rottamazione-ter” per i contribuenti che non hanno corrisposto, entro il 9.12.2021, le rate in scadenza negli anni 2020 e 2021, fissando nuovi termini per il pagamento.
Inoltre, la stessa legge ha stabilito che, per le rate in scadenza nell’anno 2022, il pagamento è considerato tempestivo se effettuato integralmente entro il 30.11.2022, o il 5 dicembre, considerando la tolleranza di 5 giorni.
Nuove scadenze col decreto Sostegni-ter
Con la riscrittura del co. 3 dell’art. 68 del D.L. n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia” ad opera dell’art. 10-quinquies del D.L. n. 4/2022, c.d. “Decreto Sostegni-ter”, introdotto in sede di conversione, è stata disposta una nuova rimessione in termini per il versamento delle somme dovute ai fini della c.d. “rottamazione dei ruoli” (anche per risorse proprie dell’UE e dell’IVA all’importazione) e del c.d. “saldo / stralcio”.
In particolare è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle predette definizioni il versamento delle rate scadenti nel 2020, 2021 e 2022 se effettuato integralmente entro i seguenti termini, considerando che:
a) per espressa previsione, anche al nuovo termine è applicabile la “tolleranza” di 5 giorni ex art. 3, comma 14-bis, DL n. 119/2018 e pertanto è considerato valido:
- il versamento scadente il 30.4.2022, se effettuato entro il 9.5 (il 30.4 è sabato e pertanto il calcolo dei 5 giorni decorre dal 2.5; i 5 giorni cadono il 7.5 che cade di sabato);
- il versamento scadente il 31.7.2022, se effettuato entro l’8.8 (il 31.7 è domenica e il 6.8 cade di sabato);
- il versamento scadente il 30.11.2022, se effettuato entro il 5.12.
b) il pagamento entro le predette scadenze non comporta la corresponsione di interessi.
Nuovo calendario
Scadenza rata |
Nuovo termine di versamento |
Nuovo termine con tolleranza di 5 giorni |
nel 2020 |
entro il 30.4.2022 (differito al 2.5) |
entro il 9.5.2022 |
nel 2021 |
entro il 31.7.2022 (differito all’1.8) |
entro l’8.8.2022 |
nel 2022 |
entro il 30.11.2022 |
entro il 5.12.2022 |
Come si evince dalla tabella che precede resta tuttora valida la tolleranza di 5 giorni stabilita dall’articolo 3, comma 14-bis, D.L. 119/2018, ulteriore termine che in ogni caso rende valido il pagamento e la definizione.
Il versamento potrà essere effettuato utilizzando i bollettini ricevuti all’atto del completamento della richiesta di agevolazione, in assenza richiedendo gli stessi nella apposita sezione sul sito dell’Agenzia delle entrate ovvero nella propria area riservata.
I soggetti decaduti dalla “rottamazione” / “saldo e stralcio” a causa del mancato / insufficiente / tardivo pagamento delle somme scadute nel 2019 non possono beneficiare dei nuovi termini di versamento. Gli stessi possono comunque richiedere la rateizzazione delle somme ancora dovute ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 602/73.
Cancellazione debiti fino a 5mila euro
Si ricorda che il decreto Sostegni è intervenuto prevedendo l’annullamento automatico dei debiti esistenti al 23 marzo 2021 per importi fino a 5.000 (compresi interessi e sanzioni) per i soggetti che hanno conseguito nel 2019 un reddito imponibile fino a 30.000 euro e risultanti dai carichi affidati all’Agente della Riscossione nel periodo 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2010. Rientrano nei ruoli annullati anche quelli originariamente gestiti in rottamazione o saldo e stralcio.
Fino alla data stabilita dal MEF, per i debiti di importo residuo al 23.3.2021 fino a € 5.000 sono sospesi la riscossione nonchè i relativi termini di prescrizione.
Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 4 del D.L. n. 119/2018 in materia di stralcio automatico dei debiti di importo residuo, al 24.10.2018, fino a € 1.000 risultanti da carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2010.
Per espressa previsione del comma 9 del citato art. 4, la cancellazione automatica non opera per i debiti relativi ai carichi di cui all’art. 3, comma 16, lett. a), b) e c), DL n. 119/2018 ossia relativi a:
û somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 16, Regolamento UE 13.7.2015,
n. 2015/1589;
û crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
û multe/ammende/sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti/sentenze penali di condanna;
û risorse proprie tradizionali dell’UE e IVA all’importazione.
Procedure esecutive e FAQ
A seguito delle nuove disposizioni sono estinte le procedure esecutive eventualmente avviate per effetto dell’inutile decorso del termine previgente (9.12.2021) e non è rimborsabile quanto eventualmente già versato entro il 26.1.2022.
Recentemente l’Agenzia delle Entrate - Riscossione ha aggiornato i chiarimenti relativi al versamento delle somme dovute ai fini della rottamazione -ter / saldo e stralcio, forniti sotto forma di FAQ presenti sul sito https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/covid-19/faq/, alla luce delle predette novità.
06/04/2022